Sono organi dell’Associazione:
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Vice Presidente;
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo.
Statuto dell’Associazione
Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE DELLA ASSOCIAZIONE E’ costituita un’associazione a norma dell’art. 36 c.c., denominata Forum Laboratori Clinici per la Salute (FLC-S) con sede Loc. Campolombardo 44 – 52015 Pratovecchio Stia. L’associazione, che non ha fini di lucro, si pone come scopo il perseguimento di finalità di attività culturali per la diagnostica e la prevenzione della Salute. |
Art. 2 – SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE Gli scopi perseguiti dall’associazione sono: a) la crescita di conoscenze e competenze dei soci; b) la promozione di innovazioni e scelte sociali miranti a principi di equità e universalità di accesso alle cure e al benessere da parte dei cittadini attraverso: L’organizzazione di incontri scientifici e di approfondimento; Lo sviluppo della Medicina di Laboratorio quale strumento sanitario di prevenzione, di diagnosi, di cura e promozione della salute; La valorizzazione delle componenti sanitarie ed economiche che operano negli ambiti di interesse associativo; Le relazioni con soggetti portatori di interessi, in particolare altre associazioni no profit dell’ambito della salute; La proposta di avanzamenti culturali e sociali quale ponte tra la ricerca e la disponibilità di innovazioni per la popolazione; Il dialogo critico con le istituzioni fondato sugli obiettivi associativi. Inoltre, negli scopi della associazione si afferma espressamente la totale esclusione di finalità di tipo sindacale e l’intenzione di non esercizio e/o partecipa-zione ad attività imprenditoriali. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. |
Art.3 – SOCI, ASSOCIATI E PARTECIPANTI DELLA ASSOCIAZIONE 1.Possono entrare nell’organizzazione come a)“Soci Ordinari” Laureati con la specializzazione nell’area alla Medicina di Laboratorio e affini. b)“Soci Aggregati” professionisti attivi in ambiti di interesse per le finalità dell’Associazione. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo. 2. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo. 3. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per: – dimissioni volontarie; – non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; – morte; – indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. |
Art. 4 – ORGANI Sono organi dell’associazione: -il Presidente del Consiglio Direttivo; -il Segretario del consiglio direttivo; -il Vice Presidente; -l’Assemblea dei Soci; -il Consiglio Direttivo. |
Art. 5 – SOCI FONDATORI. Sono definiti soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione e sottoscritto l’atto costitutivo. |
Art. 6 – SOSTENITORI Sono sostenitori ufficiali dell’associazione Aziende, Persone, Istituti e Organismi che contribuiscono al sostegno economico delle attività dell’associazione attraverso il versamento di una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I sostenitori hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea senza diritto di voto. In pubblicazioni ordinarie o straordinarie saranno citati nella Lista dei Sostenitori. E’ dovere dei sostenitori il puntuale versamento dei contributi concordati. |
Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI L’assemblea dei soci è costituita da tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci. L’ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell’interessato, e su presentazione di almeno tre soci ordinari. L’assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in Sua mancanza dal Vice Presidente o da altro socio designato dalla stessa Assemblea. E’ convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci. Le modifiche statutarie sono demandate unicamente alla Assemblea dei Soci. La convocazione della Assemblea dei Soci, ordinaria e/o straordinaria, deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima, anche tramite posta elettronica; la stessa assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, ed in seconda convocazione da tenersi un’ora almeno dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti al voto. L’assemblea ha i seguenti compiti: – eleggere i membri del Consiglio Direttivo: in caso di parità di voto tra due o più candidati, si considera eletto il più anziano; – approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; – approvare il bilancio preventivo; – approvare il bilancio consuntivo; – approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; – stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci. |
Art. 8 – AMMINISTRAZIONE L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, al quale è demandata l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione. |
Art. 9 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) soci ordinari che ricoprano o che abbiano ricoperto l’incarico di direzione di struttura complessa di laboratorio. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, salvo che vi abbia già provveduto l’assemblea in sede di nomina. Le cariche sociali rimangono in essere per la durata di tre anni e possono essere rinnovate. I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dall’Assemblea dei soci. |
Art. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: – definire il regolamento; – definire le quote associative; – sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; – determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività ed autorizzandone la spesa; – accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; – ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. |
Art. 11 – PRESIDENTE Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del Vice presidente, il Consiglio Direttivo o l’Assemblea dei Soci vengono presieduti dal Segretario. |
Art. 12 – VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento. |
Art. 13 – SEGRETARIO Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: a. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti; b. provvede al disbrigo della corrispondenza; c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; |
Art. 14 – TESORIERE Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: a. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro l’anno solare; b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; c. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; |
Art. 15 – DURATA DELLE CARICHE 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. |
Art. 16 – PATRIMONIO 1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: – quote associative e contributi dei soci; – contributi dei privati; – contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche; – contributi di organismi internazionali; – donazioni e lasciti testamentari; – introiti derivanti da convenzioni; – rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo. 2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Segretario. |
Art. 17 – QUOTA SOCIALE 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. |
Art. 18 – BILANCIO Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. |
Art. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea dal consiglio direttivo o almeno il 10% dei soci ordinari aventi diritto di voto. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti. |
Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE Lo scioglimento della associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina del liquidatore. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
Art.21 – NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. |